Statuto

Titolo I
Denominazione scopo durata

Art.1) L’associazione denominata “Club Free Time”, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, o di razza e di sesso non persegue finalità di lucro.

Art.2) L’associazione rivolta a roulottisti, camperisti, diportisti nautici, automobilisti e motociclisti, ha lo scopo di favorire ed organizzare tutte quelle attività che perseguono il fine della gestione del tempo libero degli associati nonché il mantenimento e la custodia dei beni mobili personali utilizzati dagli stessi.

Art.3) Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione potrà attuare:
a) attività culturali, ricreative e sociali
b) reperimento di aree attrezzate non atte a consentire la custodia di roulotte, camper, autocaravan, barche, carrelli per barche, autovetture, motocicli ed ogni altro mezzo utilizzato per la gestione del tempo libero.
Art.3/bis) L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione di assemblea straordinaria ai sensi dell’articolo 15.

 

Titolo II
Soci

Art.4) I soci dell’associazione possono essere:
Soci fondatori,
Soci ordinari, distinti per categorie in funzione dei beni affidati in custodia dell’associazione.
Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione. Sono soci ordinari coloro che, previa domanda di appartenenza all’associazione, sono ammessi e versano la quota sociale di iscrizione e quella annuale di loro competenza.

Art.5) Possono far parte dell’associazione le persone fisiche proprietarie di mezzi di trasporto utilizzati per la gestione del tempo libero di cui all’art.3. L’ammissione a socio ordinario è soggetta alle seguenti norme:
Il candidato deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall’associazione.
L’ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota d’iscrizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro 15 gg dalla data di comunicazione dell’ammissione da parte del Presidente al candidato.

Art.6) La qualifica di socio cessa per le cause seguenti:
a) dimissioni che devono essere notificate al Consiglio Direttivo dell’Associazione a mezzo comunicazione scritta con almeno 10 giorni di preavviso.
b) morosità nel pagamento delle quote sociali per un periodo di oltre un mese dal ricevimento della diffida da parte dell’associazione
c) i soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base alla decisione del Consiglio il quale dovrà esigere il pagamento delle quote in mora.

 

Titolo III
 Entrate e patrimonio sociale

Art.7) Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione.

b) dalle quote sociali mensili.
c) da eventuali contributi di soci e di terzi.
d) da tutte le altre entrate che possono provenire all’Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Art.8) Coloro che sono ammessi a far parte della associazione, all’atto dell’ammissione, devono pagare la quota di iscrizione. Ogni socio deve pagare altresì le quote annuali stabilite dal Consiglio di Amministrazione per la categoria di appartenenza in funzione del numero dei mezzi custoditi.

Art.9) L’ammontare delle quote annuali relative alle singole categorie di soci viene stabilito dal Consiglio Direttivo e viene comunicato almeno 30 giorni prima dell’inizio di ogni anno sociale mediante affissione nei locali dell’Associazione e, in mancanza, mediante lettera raccomandata ai soci agli indirizzi risultanti nel libro soci.

Art.10) Le quote annuali, frazionate mensilmente, devono essere pagate in anticipo ed entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.  In caso di ritardo di pagamenti di oltre un mese, il socio sarà diffidato per il pagamento stesso con lettera raccomandata spedita all’indirizzo risultante nel libro soci con addebito delle spese.

 

Titolo IV
 Organi sociali:
Assemblea

Art.11) L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto, vincolano i soci assenti o dissenzienti. Può essere convocata in sede ordinaria o in sede straordinaria.

Art.12) L’assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente. Essa si tiene almeno una volta l’anno entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
– l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio in corso e di quello consuntivo dell’esercizio precedente
– le altre deliberazioni che il Consiglio riterrà utile sottoporre alla sua approvazione; – – il rinnovo delle cariche sociali. Si tiene in sede straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente Statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale o qualora ne venga fatta richiesta dal 30% dei soci per iscritto, con la specificazione dell’ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo O.D.G. nell’Albo presso la Sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Art.13) Possono intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare in assemblea. Trascorsi 30 minuti dall’ora fissata per la convocazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Art.14) L’assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote sociali. Qualora ciò non avvenisse, l’assemblea dovrà essere nuovamente convocata. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea di cui all’art.12 potrà essere già fissato il giorno per la seconda convocazione con l’intervallo di almeno un giorno. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti. L’elezione della carica è fatta a maggioranza relativa.

Art.15) L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno due terzi dei soci ed in seconda convocazione con l’intervento di almeno un terzo dei soci e delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art.16) Le assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio più anziano. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori tra i soci presenti. In ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se sono stati eletti, da due scrutatori.

 

Consiglio Direttivo

 Art.17) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. Rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il primo Consiglio rimane in carica fino al 31.12.1998. Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente e può provvedere alla nomina di un segretario anche estraneo al Consiglio. Il Segretario se estraneo al Consiglio non ha diritto di voto. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

 Art.18) Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l’amministrazione dell’Associazione, fatta eccezione di quegli oggetto che il presente Statuto riserva all’Assemblea.
In particolare il Consiglio:
a) decide sulle domande di ammissione a socio dell’associazione. Determina le quote d’iscrizione le quote per ogni categoria di socio.
b) provvede al normale andamento dell’associazione, alla conservazione dei beni in locazione, all’amministrazione dalla gestione dei beni e degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari e opportuni.
c) assume personale tecnico, impiegati, operai e personale di servizio fissandone le retribuzione ed i compensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare.
d) stabilisce le misure e le modalità del compenso al Presidente ed al Vice Presidente;
e) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo e disciplinare dell’associazione;
f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea ordinaria.

Art.19) Nel caso in cui uno o più consiglieri vengono a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere fra i soci un uguale numero di membri.
Questi però dovranno essere confermati alla prossima assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente dell’Associazione ed il suo legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio. A lui è data espressa facoltà di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori; cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio e può, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

Art.20) Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e se esiste dal segretario, sarà conservato nel libro dei verbali in segreteria a disposizione dei soci.

 

Revisori dei conti

Art.21) I Revisori dei conti saranno nominati ogni triennio dall’assemblea ordinaria, in numero di tre effettivi di cui uno Presidente.  Possono essere nominati revisori dei conti i soci e non soci; non possono essere nominati:
– coloro che risultano aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della loro condotta.
– coloro che abbiano assunto, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione dell’associazione (collaboratori tecnici, amministrativi, segretario, consiglieri, probiviri, etc.).
Tali cause costituiscono motivo di ineleggibilità e, se nominati, decadono immediatamente dall’ufficio. In caso di cessazione dall’ufficio per qualsiasi causa, di un revisore effettivo ad esso subentra il revisore supplente più anziano d’età che svolgerà l’incarico fino al termine del mandato del collegio.

Al collegio dei revisori spetta:
– il controllo della contabilità dell’associazione.
– il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo, riferendone all’assemblea ordinaria mediante apposita relazione.
– il controllo periodico, da eseguirsi almeno ogni tre mesi, delle risorse finanziarie dell’associazione.
– il controllo della base associativa in merito all’ammissione, al recesso ed all’esclusione dei soci, al versamento delle quote sociali mensili ed alle inerenti deliberazioni del consiglio direttivo. Essi hanno la facoltà di intervenire alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci con voto consultivo.

 

Scioglimento e disposizioni generali finali

Art.22) L’associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale che dovrà essere destinato a finalità di utilità generale e nominerà i liquidatori.

Art.23) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai regolamenti interni valgono le norme di legge in materia di associazioni.

Art.24) Due esemplari di questo Statuto e di tutte le successive modifiche, firmati dal Presidente, saranno depositati nell’archivio dell’associazione.

club free time ets

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